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Riforma delle Società Partecipate: cosa manca ancora?

lentepubblica.it • 5 Luglio 2017

partecipazioni indirettePartito ufficialmente il piano di riorganizzazione delle società partecipate, a seguito della pubblicazione in GU del Dlgs 100/2017 correttivo del Testo unico sulle partecipate: cosa c’è nella riforma? Cosa manca invece?


 

Ha finalmente visto la luce l’agognato correttivo al D.Lgs 175/2016correttivo imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dall’entrata in vigore del Testo Unico. Ma cosa serve ancora alla Riforma? Non è ancora del tutto completa?

 

Il lato positivo riguarda le agevolazioni del comma 568-bis, che non sono state abrogate (il comma non è infatti compreso nelle norme eliminate dall’articolo 28 del decreto legislativo), ma sono state riprese, una prima volta direttamente, dall’articolo 20, comma 6 («Resta ferma la disposizione dell’articolo 1, comma 568-bis, della legge 147/2013»), e una seconda indirettamente, dall’articolo 24, comma 8 («Per l’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l’articolo 1, commi 613 e 614, della legge 190 del 2014”).

 

Note dolenti invece riguardano l’adeguamento alle prescrizioni dettate dalla Consulta – l’allineamento ha riguardato più le modalità procedimentali, relative al coinvolgimento degli enti territoriali, che il merito della riforma. Il testo del 2016, inoltre, viene emendato in una serie puntigliosa di passaggi, al fine di rendere l’assetto derivante dalla riforma maggiormente organico, obiettivo che oltretutto non viene centrato.

 

Il comma 568-bis della legge 147/2013 dispone che allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni si applica l’esenzione da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l’Irap, ad eccezione dell’Iva, mentre per le imposte di registro, ipotecarie e catastali è prevista la misura fissa. Tutto ciò, però. a condizione che lo scioglimento sia in corso o sia deliberato non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (in vigore dal 1° gennaio 2014, quindi con scadenza 31 dicembre 2015).

 

Altro aspetto: per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Tutto ciò comunque a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

 

La riforma è partita, dunque. Tuttavia i dubbi restano ancora.

 

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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